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Il trattamento dei rifiuti e il riciclo non sono la stessa cosa

lentepubblica.it • 28 Novembre 2023

trattamento rifiuti ricicloUna recente risposta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) a un interpello di Confindustria evidenzia come il trattamento dei rifiuti e il riciclo non siano la stessa cosa.


Il Ministero dell’Ambiente risponde all’associazione industriale: l’End of Waste è un prodotto intermedio, non il risultato finale del riciclo.

In risposta a un interpello ha pertanto fornito chiarimenti cruciali riguardo alla gestione dei rifiuti e a questa nozione, che in italiano corrisponde a “cessazione della qualifica di rifiuto“. In sintesi si tratta del processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo status di prodotto.

Ma questo status ha delle peculiarità e un perimetro che ne circoscrive e ne delimita il significato.

Il trattamento dei rifiuti e il riciclo non sono la stessa cosa

La risposta ministeriale enfatizza che trattare i rifiuti non equivale a riciclarli. Sebbene il processo di recupero trasformi i rifiuti in materia prima, questo non li trasforma in un prodotto finito. L’EoW, definito come un rifiuto che cessa di essere tale attraverso un iter amministrativo specifico, diventa una materia utilizzabile in vari processi.

Il Ministero sottolinea che l’EoW è un prodotto intermedio, contribuendo alla quantificazione dei rifiuti riciclati, ma non rappresenta il riciclo effettivo che porta alla produzione del bene finale.

Dal punto di vista normativo, la risposta fa riferimento all’articolo 184-ter del Codice dell’Ambiente, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto quando un rifiuto è sottoposto a un’operazione di recupero, inclusi il riciclaggio e i criteri specifici.

La risposta ministeriale specifica che, per gli impianti produttivi autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che utilizzano rifiuti insieme ad altre materie prime, la disciplina dell’articolo 184-ter, comma 3, del TUA (Testo Unico Ambientale) non si applica. In tali casi, non si tratta di un processo di recupero dei rifiuti finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene.

Pertanto gli impianti industriali, con AIA, che utilizzano rifiuti insieme ad altre materie prime non sono soggetti alla disciplina dell’EoW.

La risposta del Ministero sottolinea inoltre che le Linee Guida SNPA n. 41/2022 precisano anche che i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero non rientrano nell’ambito di applicazione.

Infine, con riferimento al secondo quesito, la risposta chiarisce che l’articolo 216, comma 8-septies, del TUA consente agli impianti autorizzati in AIA di integrare nella produzione i rifiuti inclusi nella Lista Verde, senza applicare la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

Documenti utili

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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