Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fornisce le nuove regole per le elezioni dell’anno 2024 e per la revisione delle anagrafi della popolazione residente.
Si tratta di un testo che introduce significative modifiche alle modalità di svolgimento delle prossime elezioni in Italia, cercando di ottimizzare i processi e garantire una partecipazione più ampia.
La riforma affronta diversi aspetti, dalla durata delle operazioni di votazione alla revisione delle anagrafi, con l’obiettivo di assicurare elezioni trasparenti ed efficienti nel 2024.
Inoltre, per fornire ulteriori chiarimenti al decreto il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) del Ministero dell’Interno ha emanato la circolare esplicativa numero 7/2024.
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Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2024, è intitolato “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale“.
Qui di seguito ne approfondiamo sinteticamente le principali novità.
In base all’articolo 1 del decreto, le operazioni di votazione si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle 15, fatta eccezione per consultazioni già indette precedentemente. Nel caso di elezioni abbinate a quelle europee o regionali, si applicano orari diversi e alcune regole specifiche.
Il decreto introduce infatti nuovi orari anche per le elezioni europee, prevedendo che si svolgano nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Questo per consentire un prolungamento a due giorni delle operazioni di votazione, coerentemente con le date stabilite dall’Unione europea.
L’articolo 2 del decreto affronta la revisione delle anagrafi della popolazione residente e la determinazione della popolazione legale. Introduce modifiche alla disciplina del censimento permanente della popolazione, richiedendo la restituzione dei dati censuari ai comuni in forma individuale. La popolazione legale, utilizzata per fini elettorali, sarà basata sui dati del censimento effettuato annualmente dall’ISTAT.
L’articolo 3 mira a garantire uniformità nei sistemi elettorali per tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti. Introduce una riserva di legge statale per l’individuazione di tali capoluoghi, escludendo la competenza statutaria.
Il quarto articolo modifica il limite di mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, aumentandolo da due a tre mandati. Elimina anche il limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti.
Un’importante disposizione temporanea è inclusa nel decreto per le elezioni comunali del 2024. Se ammessa e votata una sola lista, saranno eletti tutti i candidati se la lista riceve almeno il 50% dei voti validi e la partecipazione supera il 40% degli elettori iscritti. In caso contrario, l‘elezione è nulla.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it