In un interessante approfondimento del Dott. Luca Leccisotti si analizza il nodo degli incentivi alle funzioni tecniche negli appalti di forniture e servizi e la nomina del DEC diverso dal RUP.
Il tema degli incentivi alle funzioni tecniche, è un argomento che ultimamente sta interessando tutte le stazioni appaltanti dal 1 luglio 2023.
La maggior parte delle pubbliche amministrazioni è alle prese con vari dilemmi frequenti:
Ad oggi ci sono varie opinioni presenti nella stampa tecnica di settore ma, come si può ben ritenere, trattasi di opinioni di autori e non di posizioni chiare di organi istituzionali. Vedremo.
Facciamo un passo indietro e concentriamoci sugli incentivi tecnici nelle forniture e nei servizi.
Indice dei contenuti
L’art. 45 del D.lgs 36/2013 al comma 2 recita:
“ Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.”
Primo punto fermo: solo se il DEC è nominato, quindi diverso dal RUP, nel quadro economico della procedura di affidamento si può inserire il 2% dello stanziamento di bilancio per gli incentivi alle funzioni tecniche.
Quali regole ci sono sulla nomina del DEC per le forniture di beni e servizi?
L’art. 114 D.lgs. 36/2023 ai commi 7 e 8 recita:
“Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.”
“L’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.”
Da questo articolo deduciamo già i primi aspetti chiave:
Quindi, il legislatore indica una chiara ed inequivocabile apertura sulla questione che di norma il RUP e il DEC coincidono, ma apre ad altri scenari con la locuzione di “particolare importanza”.
Analizziamo l’allegato II.14 e partiamo dai servizi particolarmente importanti:
Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
Invece per le forniture, sono considerate di particolare importanza le prestazioni (SIC! Si poteva utilizzare una terminologia giuridica più consona…) di importo superiore a 500.000 euro.
Non finisce qui. La disamina del DEC, diverso dal RUP, è presente anche in altro allegato, il n. I.2 all’art. 8 “Compiti specifici del RUP per la fase dell’esecuzione.”
Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
La lettera a) introduce un parametro oggettivo legato all’importo delle prestazioni a partire da € 215.000 in su; dalla lett. b) alla lett. e) introducono dei parametri soggettivi da “motivare e circoscrivere” non essendo automatica l’applicazione del DEC diverso dal RUP.
Cosa si può dedurre da questo caos normativo? Proviamo a mettere in ordine analizzando separatamente i servizi dalle forniture.
Se i servizi da affidare, non rientrano nell’elenco sopra menzionato, si applica il primo parametro oggettivo: se sono superiori ad € 215.000 i.e. il RUP deve essere diverso dal DEC. Se invece l’importo è inferiore a € 215.000 e non rientrano nei servizi di particolare importanza, si possono applicare i seguenti criteri e nominare il DEC:
Partiamo dal doppio parametro oggettivo dei due allegati:
Il dubbio interpretativo è il seguente: se in tutte le forniture superiori ad € 215.000, il RUP deve essere necessariamente diverso dal DEC, in quale caso dobbiamo applicare il concetto di forniture di particolare importanza a partire da € 500.000 in su? Allo stato attuale, tutte le forniture superiori a € 500.000 sono considerate di particolare importanza e quindi con RUP≠DEC, mentre se sono inferiori a € 500.000? Non sono considerate di particolare importanza ma:
A voi le conclusioni, buon lavoro.
Buongiorno,
“Il presente comma si applica ANCHE agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.”
A me pare evidente che la congiunzione evochi due situazioni nelle quali possono ammettersi gli incentivi in esame: sia gli appalti in cui non è nominato il dec ( quindi solo il rup che assume anche le funzionidi dec),sia quelli in cui la figura del dec è diversa e ulteriore rispetto a quella del rup.
Diversamente interpretando la disposizione del comma 2 che senso avrebbe quell'”anche”?
Cordialità
Dr. Simone Bulgarelli, funzionario.
Non mi sembrerebbe equo: se il RUP svolge anche le funzioni di dec non riceve compenso, viceversa se lavora di meno prende l’incentivo. La nomina deve essere un atto formale che evidenzia e motiva in ogni caso il lavoro quale dec svolto dal rup