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Legge di Bilancio 2018: ecco cosa cambierà per Aziende e Lavoratori

lentepubblica.it • 21 Novembre 2017

legge di bilancio aziende lavoroLegge di Bilancio 2018: un riepilogo sintetico su cosa, in concreto, cambierà per Aziende e Lavoratori.


 

La legge di Bilancio 2018, oltre ad apportare delle correzioni all’assegno di ricollocazione, il nuovo ammortizzatore sociale previsto dal Jobs Act, contiene delle misure tese a favorire nuove assunzioni ed incrementare l’occupazione giovanile.

 

Gli incentivi di natura contributiva in sintesi

 

Da gennaio 2018 dovrebbe scattare una decontribuzione del 50% (l’incentivo non riguarderà contributi e primi assicurativi dovuti all’INAIL) per i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato soggetti con meno di 30 anni; l’incentivo sarà pari a 36 mesi (con un tetto annuo di 3 mila euro – ma ancora in via di definizione).

 

Il disegno di legge precisa tuttavia che per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2018 ed il cui rapporto successivamente cessi (si ritiene, in attesa di ulteriori specificazioni, che oltre per licenziamento il rapporto possa cessare anche per dimissioni o risoluzione consensuale) in caso di futura assunzione presso un differente datore di lavoro si potrà beneficiare dell’esonero per il periodo residuo utile alla piena fruizione, prescindendo dall’età anagrafica del lavoratore all’atto della nuova assunzione.

 

Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2017 l’esonero verrà riconosciuto anche per i lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data dell’assunzione, fermo il requisito della mancanza di una precedente occupazione a tempo indeterminato. Inoltre, potranno fruire dell’incentivo i rapporti di lavoro instauratisi come apprendistato e poi proseguiti al termine del periodo formativo (qualora tale data sia successiva alla data di entrata in vigore della legge), indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della prosecuzione, fatta eccezione per i contratti di apprendistato stipulati ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015,n. 81 (lavoratori beneficiari di trattamenti di mobilità o di disoccupazione assunti con apprendistato).

 

Infine l’incentivo verrà riconosciuto per i casi di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato , successivi alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio; in questo, a differenza dell’ipotesi prevista per il rapporto di apprendistato, sarà condizione necessaria che il lavoratore non abbia compiuto i 30 anni di età. I benefici non saranno applicabili ai rapporto di lavoro domestico.

 

La legge precisa infine che gli incentivi non saranno cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

 

 

Fonte: CGIA Mestre
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