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Partecipazione a Gara senza requisiti: cosa comporta?

lentepubblica.it • 2 Maggio 2017

partecipazione gara d appaltoIl Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 19.04.2017 n. 1818, si è espresso sulle possibili conseguenze della partecipazione a una gara d’appalto senza requisiti.


Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria la Giator 82 Lavori s.r.l. impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro ex art. 59 dell’allora vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, disposta nei suoi confronti dalla stazione appaltante Agenzia del Demanio – direzione regionale Liguria (provvedimento del 27 luglio 2015 prot. 2015/7218/DR-LIG).

 

L’esclusione era stata disposta per mancanza dei requisiti tecnici, ed in particolare perché il ramo d’azienda acquistato in data 4 dicembre 2013 dalla società Ediltech lavori s.r.l. riguardava l’attività svolta nelle categorie di qualificazione quale esecutore di lavori pubblici OG1 ed OG3 e non anche le categorie OG2 ed OG11, per cui i corrispondenti certificati di fine lavori rilasciati alla cedente Ediltech Lavori s.r.l. non sarebbero utili per dimostrare il possesso di queste ultime qualificazioni.

 

La partecipazione alla gara in mancanza dei necessari requisiti costituisce elemento che denota di per sé un contegno colposo, sub specie di violazione dei principi di diligenza professionale ed autoresponsabilità connessi alla partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, pacificamente configurabile rispetto a fatti, stati e situazioni riferibili allo stesso operatore economico.

 

A rafforzare questo sforzo di diligenza sovviene appunto l’istituto della cauzione, il cui incameramento una volta accertata la mancanza dei requisiti in questione consiste proprio nel responsabilizzare i partecipanti a procedure di affidamento in ordine alle dichiarazioni rese e nel garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta.

 

In allegato il testo della Sentenza.

 

 

 

Fonte: Consiglio di Stato
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