Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia stato approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio; trattiamo in questa sede il solo esercizio provvisorio essendo vigente la proroga per l’approvazione del Bilancio al 30/09.
L’articolo 163 del Tuel adegua la disciplina dell’esercizio provvisorio al principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria potenziata che comporta l’introduzione di elementi di flessibilità nella gestione, con particolare riguardo alla possibilità di utilizzare le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
In esercizio provvisorio si opera su dodicesimi e la base contabile su cui calcolarli sono gli stanziamenti dell’anno in corso (stanziamenti 2020), previsti nell’ultimo bilancio approvato (2019/2021).
Dal punto di vista operativo questo significa che nel corso dell’esercizio provvisorio sono gestite le previsioni del secondo esercizio del Peg dell’anno precedente.
All’avvio dell’esercizio provvisorio l’ente trasmette al tesoriere gli stanziamenti di competenza riguardanti l’annualità 2020 del bilancio 2019/21 assestato, indicando, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi sono individuati nel mandato attraverso la codifica Siope.
Gli enti possono quindi impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (fra cui sono da considerare anche i rimborsi degli oneri di urbanizzazione) e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda, quindi, solo gli stanziamenti di competenza, al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. Gli impegni già assunti negli esercizi precedenti, infatti, in quanto già perfezionati non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di riaccertamento e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione.
Richiamando quindi l’attenzione su come si possa agire in esercizio provvisorio, vediamo quindi come:
Solo nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, gli stessi sono impegnati nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.
Si ribadisce l’importanza di questo passaggio che mira a sottolineare come il ragionamento operativo e tecnico consolidato sia tale per cui la gestione debba in modo ordinario prendere in considerazione il solo esercizio 2020, un eventuale sforamento è riconducibile esclusivamente a un ambito limitato e specifico di situazioni. Diversamente si opera sul solo esercizio in corso rinviando i ragionamenti “pluriennali” post approvazione del bilancio 2020/2022.
Quando l’ente è alle prese con la necessità di aggiudicare procedure di affidamento formalmente indette nel dicembre scorso per poter prenotare il Fondo pluriennale vincolato (Fpv) relativo alle opere stanziate fra le spese in conto capitale nel medesimo anno (come previsto del punto 5.4 del principio contabile applicato 4/2) coloro che si trovano in esercizio provvisorio, possono effettuare la variazione, anche se riguarderà il solo bilancio in corso di gestione, ma non potranno in ogni caso effettuare l’aggiudicazione definitiva se non per interventi di somma urgenza, risultando possibile in questo periodo il solo impegno di «spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza» secondo l’articolo 163, comma 3 del Tuel.
Si ricorda anche che nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
Nel corso dell’esercizio provvisorio è, infine, consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del Tuel.
In esercizio provvisorio è consentito l’uso del fondo di riserva. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.
Concludiamo rilevando le variazioni possibili durante la gestione in esercizio provvisorio:
.Perfetto!