lentepubblica


Messaggi pubblicitari ed applicazione del canone unico patrimoniale

Stefanelli Giovanni • 29 Luglio 2023

messaggi-pubblicitari-canone-unico-patrimonialeIl Dottor Giovanni Stefanelli, attraverso una risoluzione del MEF, analizza la fattispecie dei messaggi pubblicitari e della conseguente applicazione del canone unico patrimoniale.


La Risoluzione nr. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle FinanzeDipartimento delle Finanze in risposta a tre quesiti in materia di esposizioni pubblicitarie.

Il 20 Luglio u.s., la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del dicastero dell’Economia e Finanze, ha emanato il provvedimento in epigrafe, riscontrando alle istanze rivolte via e-mail da un contribuente.

Messaggi pubblicitari ed applicazione del canone unico patrimoniale

Alle domande di chiarimenti, l’Amministrazione Finanziaria esprimeva i rispettivi pareri (di seguito in sintesi):

  • il primo quesito concerne la possibilità di escludere, nella determinazione del canone, le parti del mezzo pubblicitario che non hanno una diretta correlazione con la diffusione del messaggio pubblicitario. In altre parole, si vorrebbe escludere dalla determinazione del CUP le parti del mezzo stesso, quali, ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria.

nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP; considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono al di fuori del campo di applicazione del CUP.

  • il secondo quesito riguarda i casi in cui per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art. 47, comma 7, del D. P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il comma 7 del citato art. 47, infatti, dispone che «Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta».

tali impianti, quindi, per loro natura, hanno una destinazione principale diversa, così da non costituire mezzi pubblicitari veri e propri con la conseguenza che la funzione pubblicitaria viene svolta esclusivamente dal messaggio pubblicitario. Pertanto, per determinare il CUP, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 819, lett. b) e 825, della legge n. 160 del 2019 e tenendo conto del principio enucleato dalla menzionata giurisprudenza della Corte di Cassazione, dovrà essere assunta la superficie che racchiude il messaggio, restando escluse dall’assoggettamento al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari.

  • l’ultimo quesito attiene all’applicazione del CUP nel caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico supporto. In particolare, si chiede se il canone vada applicato alla superficie relativa all’intero impianto o se, invece, vada calcolato separatamente in relazione alla superficie di ogni singolo segnale o freccia direzionale.

nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. È in linea con tale impostazione anche il disposto del comma 823 dell’art. 1 in parola, il quale stabilisce che il canone deve essere corrisposto dal titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione, e ciò deve valere anche nel caso in cui siano esposti messaggi pubblicitari riferiti a soggetti diversi. Nell’ipotesi in cui, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi. Solamente nel caso in cui il detentore o i detentori del mezzo pubblicitario non assolvano l’obbligo di versamento del CUP, si rende operante il principio della solidarietà a carico del soggetto pubblicizzato, contenuto nel citato comma 823.

Il testo della Risoluzione

Potete consultarlo qui.

 

Fonte: articolo del Dott. Giovanni Stefanelli
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments