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L’Agenzia delle Entrate proroga la consultazione delle Fatture Elettroniche

lentepubblica.it • 18 Dicembre 2019

proroga-consultazione-fatture-elettronicheScadenza adesione consultazione fatture elettroniche. Dopo la proroga del termine del 31 ottobre scorso, dall’Agenzia delle Entrate ne arriva un’altra.


Proroga consultazione delle Fatture Elettroniche. Altri due mesi per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture, disponibile sul portale Fatture e corrispettivi. Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, infatti, potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 2 marzo 2020.

Il nuovo termine è stabilito da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che amplia la finestra temporale precedentemente prevista (1° luglio-20 dicembre 2019).

Proroga della consultazione delle Fatture Elettroniche

L’Agenzia rinvia il termine per gli interventi necessari a conservare i dati per 8 anni.

Al fine di completare gli interventi tecnici necessari al recepimento della conservazione delle e-fatture per 8 anni da parte dell’Agenzia delle Entrate, introdotta dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 (articolo 14 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124), è stato prorogato dal 20 dicembre 2019 al 2 marzo 2020 (il 29 febbraio 2020 è un sabato) il termine ultimo per effettuare l’opzione della consultazione delle fatture elettroniche.

Questo il contenuto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2019 n. 1427541/2019.

Conseguenza di tale proroga è che i contribuenti persone fisiche dovranno attendere fino al 3 marzo 2020 per vedere le proprie fatture private (con il solo codice fiscale) nel loro cassetto fiscale.

Si ricorda che per i soggetti Iva, tutti i dati delle e-fatture emesse o ricevute sono già consultabili in Fisconline o Entratel, senza alcuna adesione al servizio.

La mancata adesione entro il prossimo 2 marzo 2020 comporterà la cancellazione da parte dell’Agenzia dei dati dei file delle fatture elettroniche. E anche la memorizzazione solo dei «dati fattura» (quindi, non la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi).

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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