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Sanatoria scontrini e fatture 2023: modalità e termini per aderire

lentepubblica.it • 26 Ottobre 2023

sanatoria-scontrini-fatture-2023L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità e i termini per aderire della sanatoria scontrini e fatture 2023, che consente ai soggetti con partita iva di regolarizzare le violazioni fiscali relative alla certificazione dei pagamenti incassati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023.


Il provvedimento, previsto dal nuovo Decreto Energia approvato dal Governo Meloni lo scorso 25 settembre, permette ad esercenti ed autonomi di sanare irregolarità e omissioni fiscali attraverso l’istituto giuridico del ravvedimento operoso, ossia mediante il pagamento spontaneo delle somme dovute e di sanzioni ridotte, anche in caso di violazioni già constatate da parte delle Autorità fiscali.

Vediamo nel dettaglio le violazioni sanabili, le modalità e i termini per usufruire del provvedimento agevolativo.

Violazioni sanabili mediante ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è una procedura di versamento spontaneo da parte del contribuente che consente di regolarizzare la propria situazione fiscale, ripristinando la legalità violata in ambito tributario.

Le violazioni sanabili mediante il ravvedimento operoso previsto dalla sanatoria scontrini e fatture 2023 riguardano:

  • la mancata emissione di scontrini, fatture e ricevute fiscali
  • l’emissione di documenti fiscali che riportano importi inferiori rispetto a quelli realmente incassati
  • la mancata trasmissione o memorizzazione dei corrispettivi telematici
  • la trasmissione o memorizzazione di dati falsi o incompleti
  • la mancata annotazione di dati e importi sul registro di emergenza quando i misuratori fiscali non funzionano o lo fanno in maniera irregolare.

Sono oggetto del provvedimento tutte le irregolarità avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023. La disposizione agevolativa è concessa in deroga anche alle violazioni avvenute entro il 31 ottobre già riscontrare dalle autorità finanziarie con processo verbale di constatazione, c.d. PVC.

Non rientrano dunque nel provvedimento le irregolarità contestate e già sanzionate dall’Agenzia delle Entrate alla data di perfezionamento del ravvedimento. Per evitare di cadere in spiacevoli errori commercianti ed autonomi dovranno porre massima attenzione nell’individuare e distinguere le violazioni solo ed esclusivamente riscontrate da quelle contestate.

Modalità e termini per aderire

Il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso può essere effettuato entro e non oltre il 15 dicembre 2023. Entro questa data l’esercente dovrà dunque aver effettuato la certificazione dei corrispettivi e versato tutte le somme dovute.

Per sanare la propria situazione fiscale i contribuenti dovranno versare:

  • le maggiori imposte
  • gli interessi maturati sulla base del tasso legale annuo
  • le sanzione ridotte, il cui ammontare varia in base alla tipologia di violazione e al ritardo nel

La penale per ogni singola violazione è ridotta di 1/7 per le violazioni commesse nell’anno 2022 e di 1/8 per le violazioni commesse nell’anno 2023.

Per la trasmissione o memorizzazione di corrispettivi riportanti dati falsi o incompleti è prevista una sanzione fissa pari a € 100,00 purché questi non abbiano inciso sulla corretta liquidazione Iva.

La sanzione minima applicabile per ogni singola certificazione di corrispettivo omessa o infedele è di € 500,00. Non è possibile utilizzare l’istituto della compensazione per il pagamento delle somme dovute.

Le violazioni sanate mediante ravvedimento operoso sono automaticamente escluse dal computo della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione ad esercitare l’attività in presenza di quattro violazioni contestate di mancata emissione dello scontrino elettronico nell’arco di cinque anni.

Secondo il Governo le sanzioni ridotte e l’esenzione delle violazioni sanate dal computo della sanzione accessoria previste dal Decreto salveranno “oltre 50mila piccoli esercizi commerciali“ dalla sospensione della licenza.

 

Fonte: articolo di Martina Pietrograzia
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