Ecco una panoramica completa su quali sono requisiti e paletti per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione dal nome NASpI.
L’indennità di disoccupazione è un assegno mensile erogato dall’Inps nei confronti di chi perde il posto di lavoro a seguito di un licenziamento. Da qualche anno porta il nome di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Per maggiori informazioni relative alla NASpI per l’anno 2020 potete consultare questo nostro approfondimento.
Quello che ci interessa esaminare in questo articolo sono i requisiti per ottenere il beneficio.
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Per questo motivo tracceremo qui di seguito una panoramica su tutti i requisiti utili per poter fruire della NASpI.
Ovviamente il primo step utile per ottenerla è dimostrare che non si è occupati.
Ma sono anche tanti altri i paletti da rispettare.
In primo luogo per poterne fruire bisogna essere lavoratori dipendenti, con un contratto di lavoro subordinato (a esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che acquisiscono lo stato di “disoccupati”.
Sono compresi nell’elenco dei beneficiari:
Invece non possono accedere alla prestazione:
In buona sostanza si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Come abbiamo letto prima uno dei requisiti chiave è quello relativo alla perdita involontaria del lavoro: ma cosa vuol dire nello specifico?
Significa che lo stato di disoccupazione deve essere involontario e non causato dalla volontà del lavoratore di abbandono del posto di lavoro.
Sono esclusi pertanto dalla NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
Ciò nonostante in alcuni casi l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, resta consentito.
Nello specifico si valutano come ammissibili all’accettazione dell’indennità anche i seguenti casi:
Sono necessarie almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di lavoro effettivo sono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
Per le altre categorie di lavoratori, per i quali non è possibile risalire al numero di giornate lavorate come
il requisito è soddisfatto in presenza di cinque settimane di contribuzione utile nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione.
Nel caso dei lavoratori agricoli, quando il numero delle giornate lavorate non risulta dagli archivi telematici o se questi non risultano ancora aggiornati, per la verifica delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi si farà ricorso alle buste paga del lavoratore.
Esistono oltretutto alcuni eventi che, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono la disoccupazione, determinano l’ampliamento del periodo di 12 mesi.
Tra questa tipologia di eventi possiamo riscontrare tra gli altri:
Per ottenere la NASpI occorre avere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
A indicare questi minimali esistono la legge 11 novembre 1983, n. 638 e la legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Come indicato dal Messaggio numero 710 del 15 02 2018 ai fini del perfezionamento di questo requisito si considerano utili:
Infine fanno eccezione a questi requisiti di natura contributiva i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, gli operai agricoli e gli apprendisti.
In estrema sintesi, invece, non si considerano utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
Il Decreto Cura Italia per l’emergenza Coronavirus contiene una specifica norma sui tempi di presentazione della domanda di NASpI. La proroga è contenuta nell’articolo 33 del dl 18/2020.
Per maggiori informazioni potete consultare l’articolo dedicato alla proroga e l’articolo di riepilogo sulla NASpI 2020.
AGGIORNAMENTO: Il Decreto Agosto 2020, all’art.5, ha introdotto e regolamentato una nuova proroga per quanto riguarda NASpI e DIS-COLL. Maggiori informazioni a questo link.
ULTERIORE AGGIORNAMENTO: Il 29 Settembre 2020 è arrivata una nuova Circolare INPS con ulteriori chiarimenti (per maggiori informazioni clicca qui).
Chiudiamo questa rassegna con le note dolenti: in quali casi si rischia di perdere definitivamente la NASpI? In quali casi essa decade automaticamente?
Molto brevemente esistono anche alcuni paletti, alcune cause, che fanno perdere il sussidio. Qui di seguito elenchiamo sinteticamente quali sono queste cause:
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo