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Opzione Donna 2019, i requisiti per ottenere il beneficio

lentepubblica.it • 11 Aprile 2019

opzione-donna-2019-requisitiOpzione Donna 2019, i requisiti per ottenere il beneficio in uno schema riepilogativo. Ecco cosa è necessario sapere in merito.


L’articolo 16 del DL 4/2019 ha rinnovato la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo.

Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) riscoperta in massa dopo l’introduzione della Riforma Fornero perchè consente di anticipare l’uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com’è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 67 anni unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).

Con l’opzione donna si può uscire invece con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto però di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo.

Destinatari

La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata o che, comunque, intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per perfezionare il requisito contributivo di 35 anni.

I requisiti anagrafici e Contributivi

A seguito delle recenti modifiche apportate dall’articolo 16 del DL 4/2019 possono esercitare l’opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018 (Circ. Inps 11/2019). La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e delle autonome nate entro il 31 dicembre 1959 a condizione, per entrambe le categorie, che sia raggiunto entro il 31.12.2018 il requisito contributivo di 35 anni. Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l’assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (cfr: Circolare Inps 53/2011).

Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna

Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi). Per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria (cioè le lavoratrici dipendenti del settore privato) non concorrono però i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Sono escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici  destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cd. esodati (messaggio inps 219/2013).

La disciplina sperimentale prevede che l’applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il rispetto dei cd. importi soglia previsti per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.

A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l’accredito figurativo di alcuni periodi legati all’educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)
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9 Febbraio 2021 17:17

[…] al DEF confermerebbe tra gli obiettivi del nuovo esecutivo una ulteriore proroga dell’Opzione donna e dell’Ape […]