lentepubblica


Stabilizzazioni in Sicilia: torna l’apprensione per la decisione della Corte Costituzionale

Catania Luciano • 28 Gennaio 2020

stabilizzazioni-sicilia-decisione-corte-costituzionaleIl Consiglio dei Ministri riapre la questione della fine del precariato storico in Sicilia, impugnando la normativa regionale sulle procedure di reclutamento e sull’applicabilità del primo comma, lett. b), della legge Madia.


Stabilizzazioni in Sicilia: torna l’apprensione per la decisione della Corte Costituzionale.

Il comma 3, dell’art. 3, della L.r. n. 15/2019 recita:

Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2016, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all’art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall’art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il Consiglio dei Ministri, fino all’emanazione della legge regionale 6 agosto 2019 n. 15, non aveva rilevato profili di incostituzionalità della disciplina regionale siciliana, malgrado prevedesse procedure riservate al personale contrattista, senza obbligo di un equo accesso dall’esterno.

In un caso, il Consiglio dei Ministri aveva impugnato gli artt. 11, 14, 22 (commi 2 e 3), 23, 24, 25, 26 (comma 2), 31 (commi 1 e 2), e 33 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”, ma poi aveva rinunciato al ricorso.

Per censure analoghe, rispetto alle procedure di stabilizzazione, aveva mantenuto l’impugnazione dell’art. 23, sul trasferimento dei precari degli enti in dissesto o pre-dissesto alla Resais S.p.A.

La stabilizzazione dei precari nei Comuni

Solo grazie alla volontà politica di rinunciare al ricorso, i Comuni hanno potuto stabilizzare il proprio personale precario, anche ricorrendo al comma 1, del D. Lgs.  n. 75/2017, oggetto di critiche da parte dell’Avvocatura dello Stato e, prima della legge regionale 15/2019, ritenuto inapplicabile anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.

L’Assemblea Regionale Sicilia, anziché rimanere soddisfatta della non impugnazione di una norma con forti dubbi di costituzionalità, ha deciso di forzare la mano, prevedendo che non solo i precari potevano essere assunti senza garantire un pari accesso dall’esterno, ma potevano farlo senza prove concorsuali.

La Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Sicilia è intervenuta sulla questione della stabilizzazione, affermando che, a normativa vigente, gli Enti locali siciliani possono avvalersi delle speciali procedure di assunzione in via diretta delle categorie dei lavoratori a tempo determinato, a suo tempo reclutati in base alle norme regionali, potendo fare affidamento sulle speciali risorse aggiuntive specificamente individuate dal legislatore regionale (art. 26 della L.r. n. 8/2018). Per i magistrati contabili è ascrivibile all’esclusiva discrezionalità dell’Ente fare ricorso o meno alla procedura concorsuali.

Gli interventi del legislatore regionale

La stessa Sezione, però, ricordava che il testo nella norma attualmente vigente, originariamente non impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato oggetto di due successivi interventi da parte del legislatore regionale, dapprima, con la legge regionale 6 agosto 2019, n. 15, e, in seguito, con la legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17.

Successivamente alla pubblicazione della L.r. n. 15/2019, in data 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proporre ricorso in via principale.

Sebbene il legislatore regionale – presa cognizione di tale deliberazione – sia nuovamente intervenuto sul testo della disposizione con la L.r. n. 17/2019, l’atto di promovimento della Presidenza del Consiglio è iscritto nel registro dei ricorsi dei giudizi promossi in via principale e pendenti dinanzi alla Corte costituzionale (n. 110/2019) ed è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 3 del 17 gennaio 2020.

Il D. Lgs. n. 75/2017, cosiddetto Decreto Madia (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) mira ad offrire tutela ai precari storici, valorizzando – nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione – le professionalità maturate all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Nella circolare n. 2/2017, il Ministero chiariva che le assunzioni di personale non dirigenziale potevano avvenire per i soggetti allora reclutati, a tempo determinato, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione.

La Regione Sicilia (con il combinato disposto dell’art. 3, comma 3, della L.r. n. 15/2019 e dell’art. 22 della L.r. n. 1/2019) ha inteso considerare come requisito utile per l’assunzione la chiamata dalle graduatorie provinciali e della massima occupazione per l’attuazione di progetti di utilità collettiva.

La disposizione regionale che estende il beneficio al personale reclutato senza veri e propri concorsi pubblici violerebbe, secondo il Consiglio dei Ministri, l’art. 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica ed eccede le competenze attribuite alla Sicilia dallo Statuto speciale, approvato con R.D. Lgs.15 maggio 1946, n. 455.

La pubblicazione del ricorso sulla G.U.R.S. evidenzia un palese refuso, allorquando l’Avvocatura dello Stato chiede alla Corte Costituzionale di “annullare l’art. 7, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 37 del 2 ottobre 2018, pubblicata sul BUR della Regione Calabria n. 99 del 3 ottobre 2018”.

Stabilizzazioni in Sicilia: la decisione della Corte Costituzionale cosa potrebbe comportare?

Qualora tale errore non determini l’inammissibilità del ricorso, la Corte Costituzionale potrebbe annullare l’art. 3, comma 3, della L.r. n. 15/2019.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Civile, sez. III, 11-04-1975, n. 1384),

“La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l’abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l’annullamento della norma dichiarata contraria alla Costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l’abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l’annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc.

Pertanto, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima deve essere disapplicata con effetti ex nunc o con efficacia ex tunc, a seconda che tale diversa efficacia nel tempo della dichiarazione di incostituzionalità discenda dalla natura o dal contenuto della norma illegittima, oppure dalla portata del precetto costituzionale violato o dal diverso grado di contrasto tra quest’ultimo e la norma di legge, ovvero, infine dalla natura del rapporto sorto nel vigore della norma successivamente dichiarata incostituzionale.

Fuori delle ipotesi, aventi carattere di eccezionalità, in cui essa travolge tutti gli effetti degli atti compiuti in base alla norma illegittima, la dichiarazione di incostituzionalità (avuto riguardo al precetto costituzionale violato, alla disciplina dettata dalla norma riconosciuta costituzionalmente illegittima e alla natura del rapporto disciplinato da quest’ultima) comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente.”

I contratti già sottoscritti, pertanto, dovrebbero sopravvivere ad un’eventuale sentenza di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della L.r. n. 15/2019.

I Comuni che, invece, non hanno ancora definitivamente concluso la procedura di assunzione, in caso di sentenza di accoglimento del ricorso, non potrebbero farlo servendosi della previsione dell’art. 20, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 75/207.

L’intervento della Cassazione

Sempre la Corte di Cassazione (Cass. civile, sez. 28 maggio 1979, n. 311 in giustizia civile mass 1979 fasc. 5) afferma che

“mentre l’efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale è giustificata dalla stessa eliminazione della norma che non può più regolare alcun rapporto giuridico salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, in ipotesi di successione di legge – dal momento che la norma anteriore è pienamente valida ed efficace fino al momento in cui non è sostituita – la nuova legge non può che regolare i rapporti futuri e non anche quelli pregressi, per i quali vale il principio che la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si è realizzata la situazione giuridica o il fatto generatore del diritto.”.

L’efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale.

L’eventuale sentenza di illegittimità costituzionale della norma, non dovrebbe intaccare i contratti di lavoro già stipulati, divenuti intangibili in virtù della definitività dei provvedimenti amministrativi non più impugnabili. (Trib. Roma 14 febbraio 1995).

Conclusioni

La questione attiene all’esaurimento dei rapporti giuridici precedentemente alla decisione della Corte Costituzionale. A giudizio di chi scrive, è vero che i rapporti di lavoro scaturenti dalla L.r. n. 15/2019 sono tuttora in essere e non esauriti, ma la legge regionale impugnata riguarda la procedura di assunzione e questa è, invece, per molti Comuni, conclusa.

Non può, però, essere del tutto escluso che un’eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma impugnata, travolga l’intero procedimento.

L’art. 3, comma 3, della L.r. n. 15/2019 dovrà, comunque, in caso di accoglimento del ricorso, essere disapplicato per le procedure di assunzione non ancora definite o in corso di perfezionamento.

Stabilizzazione Contratti PA: assunzioni ex articolo 110 del Tuel sono escluse?

 

Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments