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Incentivi alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): scade il regime transitorio

lentepubblica.it • 24 Aprile 2024

incentivi comunità energetiche rinnovabiliIl regime transitorio per gli incentivi delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) si avvicina alla sua conclusione.


Scadenza imminente per l’invio delle richieste di incentivi sul portale del GSE: si dà così il via alla piena attuazione delle nuove Regole Operative e al termine del regime di transizione attuale.

Si ricorda che le CER sono costituite da una varietà di attori, tra cui cittadini, imprese di piccole e medie dimensioni, enti territoriali, autorità locali e altri soggetti, che condividono l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L’energia rinnovabile può essere condivisa tra i partecipanti grazie alla rete nazionale di distribuzione elettrica, consentendo l’autoconsumo all’interno di un determinato territorio.

L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali, promuovendo l’autoconsumo di energia rinnovabile. Le CER godono di incentivi sull’energia autoconsumata, che si manifestano attraverso una tariffa incentivante e un corrispettivo di valorizzazione stabiliti rispettivamente dal GSE e dall’ARERA.

Incentivi Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e regime transitorio

La data di domani, 24 aprile 2024, segna pertanto la scadenza per l’invio delle richieste di incentivazione sul portale del GSE, dando il via alla piena attuazione delle nuove Regole Operative.

Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) è responsabile del cambiamento attuale nel regime degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Stabilisce che il regime transitorio, che ha permesso un periodo di transizione, termina dopo 60 giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole.

In pratica, ciò significa che a partire da tale data, il vecchio sistema di incentivi cessa di essere applicato e viene sostituito dal nuovo meccanismo previsto dal Decreto CACER. Questo decreto è stato introdotto per regolare in modo più efficace le modalità di incentivazione delle CER e dei Gruppi di Autoconsumatori.

Parallelamente all’entrata in vigore di queste nuove disposizioni, sono stati resi disponibili online i portali attraverso i quali è possibile inviare le richieste di contributo secondo il nuovo sistema.

Dall’area clienti del sito del GSE è possibile dunque già dallo scorso 8 aprile presentare le richieste di incentivo per gli impianti inseriti in configurazioni di autoconsumo. Per quanto riguarda le configurazioni con impianti a progetto, i referenti possono chiederne la verifica preliminare e accertarne l’ammissibilità al meccanismo per l’autoconsumo diffuso.

Per facilitare questo adattamento e fornire supporto ai vari attori coinvolti, il Gestore dei Servizi Energetici ha giocato un ruolo proattivo. Sul suo sito web è stata creata una sezione dedicata ai casi d’uso più comuni per i consumatori finali di energia elettrica. Questa sezione fornisce informazioni pratiche e dettagliate su come partecipare alle CER e beneficiare degli incentivi disponibili.

Contributo in conto capitale del PNRR

Si ricorda infine che l’energia elettrica rinnovabile non autoconsumata può essere valorizzata sul mercato, mentre per le CER situate in comuni con meno di 5.000 abitanti è previsto un contributo in conto capitale pari al 40% del costo dell’investimento, finanziato tramite il PNRR.

Nello specifico il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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