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Nuovo Codice Appalti e fondo pluriennale vincolato: chiarimenti Arconet

lentepubblica.it • 24 Ottobre 2023

nuovo-codice-appalti-fondo-pluriennale-vincolatoIn una recente FAQ della commissione Arconet del MEF arrivano indicazioni sulle novità relative al fondo pluriennale vincolato nel nuovo Codice Appalti.


I chiarimenti forniti dalla commissione Arconet (Armonizzazione contabile degli enti territoriali) delineano le procedure e i requisiti necessari per la conservazione del Fondo nell’ambito delle norme introdotte con l’approvazione del Nuovo Codice Appalti.

Gli enti coinvolti nella realizzazione di opere pubbliche dovrebbero prestare attenzione a questi criteri per garantire la conformità alle normative e il corretto utilizzo del Fondo.

Si tratta di indicazioni contenute all’interno della FAQ 53 del 18 ottobre.

Nuovo Codice Appalti e fondo pluriennale vincolato

Questi chiarimenti mirano a fornire una guida per gli enti coinvolti nella realizzazione di opere pubbliche, aiutandoli ad adattarsi alle modifiche previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Conservazione del FPV per le Spese Non Ancora Impegnate

Uno degli aspetti chiave di questi chiarimenti riguarda la conservazione del FPV per le spese non ancora impegnate.

Secondo l’Allegato 4/2 – Paragrafo 5.4.9 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per finanziare spese non ancora impegnate per investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti devono essere conservate interamente nel FPV, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.

Condizioni per la Conservazione del FPV

  • accertamento delle entrate: deve essere completamente accertato che le entrate necessarie per coprire l’intero costo dell’investimento siano state raccolte.
  • inclusione nel programma triennale dei lavori pubblici: l’intervento finanziato dal FPV deve essere incluso nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tuttavia, questa condizione non si applica agli appalti di lavoro pubblici che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici secondo la legislazione vigente.
  • impegno delle dpese: le spese previste nell’ambito dell’intervento devono essere impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, che riguardano l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, bonifica delle aree, abbattimento delle strutture preesistenti, viabilità per l’accesso al cantiere, allacciamento ai servizi pubblici e spese analoghe necessarie per l’esecuzione dell’intervento.
  • procedura di affidamento del progetto di fattibilità: in caso di mancato impegno delle spese come sopra, devono essere formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Se non viene effettuata un’aggiudicazione definitiva entro l’anno successivo, le risorse non impegnate devono confluire nel risultato di amministrazione disponibile.
  • proseguimento delle attività di progettazione: dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il FPV può essere conservato solo se le attività di progettazione proseguono senza soluzione di continuità. Ciò significa che le risorse devono essere conservate fino a quando gli impegni derivanti dai contratti relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica o al progetto esecutivo vengono liquidati nei tempi previsti contrattualmente.

Il testo completo della FAQ

Potete consultarla qui.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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