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Riforma Riscossione Enti Locali, nella Manovra 2020 quali novità?

lentepubblica.it • 11 Novembre 2019

riforma-riscossione-enti-locali-manovra-2020Ecco quali novità sono contenute nell’articolo 96 del disegno di legge di Bilancio 2020, all’interno della tanto attesa riforma della riscossione degli enti locali.


Riforma Riscossione Enti Locali, nella Manovra 2020 quali novità? Ecco le principali novità attualmente al vaglio del Parlamento.

Si ricorda che l’esame del disegno di legge, che dovrà ricevere il via libera definitivo entro il 31 dicembre.

Riforma Riscossione Enti Locali e Manovra 2020

Secondo l’Articolo 96 della nuova Legge di Bilancio, infatti, sarà applicata la Riforma della riscossione Enti locali.

Profondamente rivisitate le norme in materia di riscossione spontanea e coattiva delle entrate degli enti locali, alle quali vengono estese alcune novità che hanno interessato i tributi erariali, come l’emanazione di un unico atto che rappresenti anche titolo esecutivo per la riscossione forzata.

Verifica e rendicontazione dei versamenti dei contribuenti

Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

Il tesoriere dell’ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme. Queste somme risulteranno versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.

Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all’ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati.

L’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.

Oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni concernenti l’esecuzione delle sanzioni.

Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Accesso ai dati

Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:

  • ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria gli enti locali e, per il tramite degli enti
    medesimi, i soggetti individuati ai quali gli enti locali creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;
  • a tal fine, l’ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l’utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall’Agenzia delle Entrate. Tutto questo nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti. E previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
  • restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematica per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria. Nonché del pubblico registro automobilistico.

A questo link il testo completo del Disegno di legge di Bilancio 2020.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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