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Permessi Personali Dipendenti Pubblici: documentare le ragioni non è necessario

lentepubblica.it • 19 Febbraio 2020

permessi-personali-dipendenti-pubblici-documentare-ragioniQuesti principi enunciati dall’ARAN possono essere applicati a tutti i contratti nazionali, quindi anche al comparto del Pubblico Impiego.


Permessi Personali Dipendenti Pubblici: documentare le ragioni non è necessario. Questo è il sunto degli ultimi orientamenti offerti sull’argomento dall’ARAN.

Le indicazioni sono dettate dall’Agenzia nei pareri Cfc 26, 32 e 33: l’importanza di queste indicazioni è data dal fatto che questi principi possono essere applicati a tutti i contratti nazionali, quindi anche al personale degli enti locali.

Qui invece trovate alcune indicazioni utili sui congedi per lutto dei dipendenti pubblici.

Permessi Personali Dipendenti Pubblici: documentare le ragioni non è necessario

Siamo in presenza di norme che si aggiungono alle opportunità già previste dalla contrattazione nazionale: per questo al lavoratore possono essere concessi ulteriori permessi ex art. 32 per le finalità di cui all’art. 35 del CCNL.

Si possono pertanto ricomprendere tali finalità (espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) nella più generale casistica dei “motivi personali”.

L’ARAN, in modo particolare, rammenta che l’art. 32 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018 non prevede più la necessità di documentare le ragioni per le quali viene richiesto il permesso.

Tuttavia si precisa che la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato, va comunque indicata nella richiesta.

Infine, secondo quanto precisato dall’Agenzia, il CCNL non ha inteso vincolare in maniera rigida il diritto all’assenza per l’intera giornata ad una durata minima della prestazione sanitaria, mediante l’utilizzo cumulato dei permessi.

Cos’ facendo il CCNL prevede che il giustificativo dell’assenza riporti l’indicazione oraria relativa alla permanenza del dipendente presso la struttura che eroga la prestazione.

È richiesto, dunque, che vi sia una ragionevole corrispondenza tra tale attestazione e l’assenza dal servizio. Questa corrispondenza potrà costituire oggetto di preliminari uniformi indicazioni applicative da parte dell’amministrazione.

Che cosa sono questo tipo di permessi?

Si deve dunque aggiungere che la normativa prevede che i lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro, usufruendo di appositi permessi retribuiti, per diversi motivi disciplinati dalla legge o dalla contrattazione.

Pertanto i permessi per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici sono una possibilità ulteriore rispetto alle altre forme di assenza giustificata consentite dalla contrattazione nazionale.

Per concludere vi ricordiamo che ai seguenti link potete consultare il testo completo dei due orientamenti ARAN sull’argomento.

Orientamento cfc33

Orientamento cfc26

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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