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Supplenze docenti 2023-2024, ecco quando e come fare domanda

lentepubblica.it • 19 Luglio 2023

supplenze-docenti-2023-2024-domandaTempi molto stretti per la domanda dedicata alle supplenze dei docenti per l’anno scolastico 2023-2024: ecco tutto quello che serve sapere sulle procedure e sulle scadenze.


Si ricorda che a partire dall’anno scolastico 2021-22, le attività di reclutamento del personale docente per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche sono informatizzate. 

Quindi anche quest’anno, per fare domanda di partecipazione, occorre fare riferimento alle procedure online messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Scopriamo dunque quali sono i passaggi da seguire.

Supplenze docenti 2023-2024, quando e come fare domanda?

Dal 17 al 31 luglio 2023 è pertanto possibile presentare l’istanza di partecipazione alle procedure per l’attribuzione dei contratti di docenza a tempo determinato.

L’istanza riguarda sia le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (decreto legge 44/2023, art. 5, commi da 5 a 17) che le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Gli aspiranti inclusi nelle GaE ai fini delle supplenze e nelle GPS potranno accedere all’istanza “Informatizzazione Nomine Supplenze” sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze on line“.

Per accedere all’istanza occorrono, in alternativa:

  • credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • CIE (Carta di Identità Elettronica)
  • eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)
  • credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione in corso di validità
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

In tutti i casi è necessaria l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on line (POLIS)”.
Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
All’interno della domanda gli aspiranti indicheranno:

  • di possedere o meno i requisiti di cui all’Art. 5 comma da 5 a 17 D.L. 44/2023 per esprimere le preferenze ai fini delle immissioni in ruolo;
  • l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso, per le supplenze finalizzate all’immissione in ruolo. È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti;
  • l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso per le supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche. È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti;
  • il possesso dei requisiti per la precedenza ai sensi della L. 104;
  • ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.

Nel caso di utilizzo delle preferenze sintetiche (comuni e distretti) ogni aspirante dovrà indicare anche la disponibilità ad accettare la nomina sui tipi scuola proposti (carceraria, ospedaliera, etc.). Potrà inoltre consultare, in fase di compilazione dell’istanza, l’elenco delle istituzioni scolastiche che fanno parte del comune/distretto.

Si ricorda infine che la mancata indicazione di talune sedi e/o classi di concorso e tipologia di posto è intesa quale rinuncia. In caso di rinuncia le sanzioni sono quelle riportate all’art. 14 dell’O.M. 112/2022.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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