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Permessi per diritto allo studio: non valgono per le lezioni registrate

lentepubblica.it • 3 Aprile 2023

permessi-diritto-studio-lezioni-registrateA fare luce sulla questione è il parere dell’ARAN CFL 212: i Permessi per diritto allo studio non sono legittimi se fruiti per lezioni registrate. I dettagli.


I lavoratori dipendenti hanno per legge il diritto di assentarsi dal lavoro, usufruendo di appositi permessi studio. In questo modo la normativa e i contratti collettivi danno attuazione a quanto previsto dalla nostra Costituzione (diritto allo studio).

A fornire chiarimenti sulla non legittimità dei permessi di studio per la fruzione delle lezioni registrate è dunque il recente parere dell’ARAN che analizziamo in questo breve articolo.

Permessi per diritto allo studio: non valgono per le lezioni registrate

Questo il quesito sottoposto all’Agenzia:

L’art. 46 del CCNL 16.11.2022 comparto Funzioni Locali ammette la concessione dei permessi delle 150 ore per studio anche per la frequenza di lezioni in modalità telematica. Il beneficio può essere concesso anche per la frequenza di lezioni registrate e, pertanto, in modalità asincrona?

Qui di seguito la risposta.

Con riferimento alla fruizione dei permessi per studio per la frequenza di corsi in modalità telematica, di cui all’art. 46 del CCNL 16.11.2022, premesso che:

  • la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali (comma 9, art. 46), per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione ed agli esami sostenuti, anche se con esito negativo, nonché all’attestazione della partecipazione del dipendente alle lezioni durante l’orario di lavoro;
  • la fruizione degli stessi deve essere caratterizzata, come in generale per le altre tipologie di permesso, dalla necessaria coincidenza con l’orario di lavoro della causa giustificativa dell’assenza, non ascrivibile a scelte discrezionali del dipendente.

È orientamento consolidato dell’Agenzia ammettere la fruizione dei suddetti permessi soltanto se la partecipazione, in modalità telematica, avviene in modalità sincrona, con l’esclusione delle modalità asincrone, ossia, l’esclusione della partecipazione a lezione registrate.

Il testo completo del parere

Potete consultare qui di seguito il parere completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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alessio
alessio
17 Aprile 2023 12:27

Quindi un dipendente che studia in una università telematica è considerato uno studente di serie B? Lo scopo del permesso è quello di agevolare la fruizione delle lezioni dello studente lavoratore, facendo una differenziazione tra chi frequenta in presenza e chi fruisce delle lezioni registrate si va a ledere il diritto allo studio e il principio costituzionale di uguaglianza.

Teresa
Teresa
Reply to  alessio
2 Aprile 2024 19:35

Decisamente è così, abbiamo lottato noi lavoratori per ottenere questo diritto,ottenendo la riconoscenza anche del diritto allo studio per le università telematica con lezioni asincrone ,riconosciuto anche negli anni passati ed ora 2024sembra che invece di andare avanti siamo ritornati indietro di diversi anni,chi lavora tutta la settimana fino al pomeriggio deve tornare a casa fare i lavori casalinghi crescere i figli e se ti rimane un po’ di tempo alla sera ti segui il corso asincrono ,credo che così si voglia non dare la possibilità a tutti di poter studiare e le organizzazione sindacali invece di sostenere il lavoratore… Leggi il resto »