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Se sono in congedo parentale e mi ammalo cosa succede?

lentepubblica.it • 11 Giugno 2021

se-sono-in-congedo-parentale-e-mi-ammaloAbbiamo spesso parlato, in articoli precedenti, di congedo parentale: oggi ci soffermeremo su un particolare interrogativo dedicato alla materia.


Chi fruisce del congedo parentale, infatti, si sarà chiesto almeno una volta: “Se sono in congedo parentale e mi ammalo, cosa succede?”.

Magari un lavoratore ha deciso di prendere un determinato periodo dedicato a questo particolare congedo e, durante questo intervallo di tempo, si ammala.

Oggi proveremo pertanto a rispondere a questo quesito, parlando nello specifico del rapporto che intercorre tra il congedo parentale e il periodo di malattia.

Scopriamo tutto quello che serve sapere qui di seguito.

Il congedo parentale

In estrema sintesi, il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Ricordiamo che il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti.

Esso spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi.I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Per tutte le informazioni relative al congedo parentale potete consultare questo approfondimento.

Ricordiamo che anche al personale scolastico spetta il congedo parentale: maggiori informazioni qui.

Congedo Parentale per DAD: a questo link tutte le informazioni utili.

Il periodo di malattia se-sono-in-congedo-parentale-e-mi-ammalo-periodo-malattia

Al lavoratore dipendente può capitare di subire un cosiddetto “evento morboso” (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa.

Questa situazione, ovviamente, porta il lavoratore a doversi assentare dal posto di lavoro. I lavoratori, comunque sia, sono tutelati dalla legge. Infatti, in caso di malattia, la legge tutela il lavoratore:

  • sia sotto il profilo della conservazione del rapporto lavorativo, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo;
  • sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione o un’indennità, nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme contrattuali o dal giudice secondo equità.

A questo link potete scoprire come avere il medico di base senza residenza.

L’indennità di malattia

La sopra citata indennità è definità proprio con il nome di “indennità di malattia“. Si tratta appunto di una indennità riconosciuta ai lavoratori nei casi in cui le condizioni di salute provocano un’assoluta o parziale incapacità di svolgere l’attività lavorativa.

Per avere diritto all’indennità economica di malattia il lavoratore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps.

Il lavoratore deve porre la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, risultino corretti.

Ricordiamo infatti che questa condizione di malattia è sottoposta alle visite di controllo fiscali. Infatti, il medico dell’Inps può passare a controllare il lavoratore in malattia una volta che l’istituto è informato dell’assenza, grazie all’invio telematico del certificato del medico curante.

Maggiori informazioni a questo link.

assenza-malattia-licenziamento-dipendenteSe sono in congedo parentale e mi ammalo?

Trattati gli argomenti relativi al congedo parentale ed al periodo di malattia in modo separato, abbiamo adesso modo di rispondere alla domanda già citata inizio articolo: “Se sono in congedo parentale e mi ammalo, cosa si deve fare?”.

Più nello specifico, una volta appurata la condizione di malattia, molti si chiedono se esiste un modo per poter fruire sia del congedo parentale e dell’indennità di malattia.

A rispondere a questa domanda è la Circolare INPS numero 8 del 17-1-2003.

Congedo parenale e indennità di malattia: le indicazioni dell’INPS

Questo documento, infatti, delinea la sussistenza o meno del diritto all’indennità di malattia nell’ipotesi di malattia insorta durante il congedo parentale o dopo la conclusione dello stesso.

L’assenza dal lavoro per cause (come il congedo parentale) legate non ad una “sospensione” del rapporto di lavoro ma ad una semplice inesigibilità della relativa prestazione lavorativa non configura, agli effetti erogativi della indennità di malattia, una sospensione del rapporto di lavoro.

Tanto comporta che il periodo di protezione assicurativa (60 gg. o 2 mesi), previsto per le prestazioni di malattia dall’art. 30 del C.C.N. 3.1.1939, decorre dal giorno immediatamente successivo al termine finale del periodo di assenza dal lavoro correlato ad una delle cause di cui trattasi.

Malattia insorta durante la fruizione del congedo parentale

Ne consegue che per la malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta durante la fruizione del congedo parentale, anche oltre 60 gg. dall’inizio del congedo stesso (che, come è noto, è frazionabile), il periodo di protezione assicurativa non inizia a decorrere.

E la malattia stessa, debitamente notificata e documentata, deve essere indennizzata (in misura intera), ove ne ricorrano i presupposti, secondo i limiti e le modalità previsti dalla relativa normativa.

Tutto questo ovviamente nella presunzione, salvo diversa indicazione del genitore interessato, che quest’ultimo intenda sospendere la fruizione del congedo parentale.

Malattia insorta dopo la conclusione del periodo di congedo parentale malattia e congedo parentale

Per la malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta dopo la conclusione del periodo di congedo parentale, a cui faccia seguito una mancata ripresa dell’attività, configurabile quale “sospensione del rapporto di lavoro”, il periodo di protezione assicurativa decorre, secondo le regole ordinarie, dal giorno successivo alla fine del congedo parentale, da considerare periodo neutro.

Per quanto riguarda il diritto al congedo parentale, si precisa che anche i periodi di malattia indennizzati o indennizzabili, che si verifichino durante il congedo parentale, devono essere considerati neutri ai fini del complessivo periodo di congedo parentale spettante.

Terminata la malattia, quindi, la fruizione del congedo parentale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni del genitore interessato, può riprendere con o senza erogazione dell’indennità del 30% che, com’è noto, compete per complessivi 6 mesi entro 3 anni di età del bambino.

Calcolo del periodo massimo di congedo durante i quali si sono verificati periodi di malattia

Ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, 11 mesi fra i due genitori), durante il quale si siano verificati periodi di malattia, vanno tenute presenti le indicazioni fornite per i casi in cui frazioni di congedo siano intervallate da ferie (v. circ. n. 82 del 2.4.2001, punto 1, ultimo capoverso).

Pertanto, ad esempio, se la malattia è iniziata il lunedì immediatamente successivo al venerdì del congedo parentale, ed è terminata il venerdì immediatamente precedente il lunedì in cui è ripreso il congedo, le domeniche ed i sabati della settimana corta, cadenti subito prima e subito dopo la malattia, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.

Compatibilità del congedo parentale con altri permessi

Comunque, il prolungamento del congedo parentale e, in alternativa i permessi legge 104 (orari o a giorni), sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

Il prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri, i permessi mensili sono compatibili con la utilizzazione del congedo straordinario retribuito nell’arco del mese, ma non negli stessi giorni.

A fare maggiore chiarezza in merito è la tabella sottostante, che elenca l’alternatività e la cumulabilità tra i vari benefici.

 

Figlio con grave disabilità non ricoverato Agevolazione Altre agevolazioni alternative e non cumulabili stesso mese Altre agevolazioni alternative e non cumulabili stesso mese Altri istituti compatibili fruibili stesso mese ma non stessi giorni
Fino a 3 anni Prolungamento congedo parentale Permessi orari giornalieri L. 104/92 (2 ore o 1 a seconda dell’orario) 3 giorni di permesso mensili L. 104/92 Congedo per malattia (fruito dall’altro genitore) e
congedo straordinario retribuito
Tra i 3 e i 12 anni Prolungamento congedo parentale No 3 giorni di permesso mensili L. 104/92 Congedo per malattia (fruito dall’altro genitore) e
congedo straordinario retribuito
Oltre i 12 anni 3 giorni di permesso
mensili L. 104/92
No No Congedo per malattia (fruito dall’altro genitore) e
congedo straordinario retribuito

 

Pluralità dei soggetti disabili

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che per ogni familiare disabile il limite massimo è di tre giorni e che il cumulo non può essere riconosciuto quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell’handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali dei soggetti nel corso dello stesso periodo.

La natura dell’handicap è oggetto di valutazione a cura dell’Inps (circ. n. 211/1996 e circ. 90/2007).

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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Laura
Laura
31 Agosto 2022 15:52

E’ possibile staccare congedo parentale per attaccare giorno/i 104 per assistere il coniuge? poi riattaccare il congedo?

Carla
Carla
23 Gennaio 2023 13:08

Non ho capito… se sono in congedo e mi ammalo… quei giorni vengono contati come malattia o come congedo? Grazie