A Febbraio 2018 è stato firmato il nuovo Contratto Scuola, precisamente il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e Ricerca. In questa guida affronteremo in dettaglio tutte le novità.
Firmato all’ARAN il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e Ricerca, valevole per il periodo 2018-2020. Un milione e duecentomila tra Docenti, Personale ATA, Ricercatori, Tecnologi, Tecnici e Amministrativi.
Lo schema di quest’immenso e controverso documento ha bisogno di semplificazioni: data la molteplicità dei soggetti coinvolti per le novità di quest’anno 2018, molti dei quali sopra citati, è stato necessario suddividere il Contratto Scuola in diverse tranche.
Se la sezione iniziale è composta da una PARTE COMUNE, dedicata a tutto il personale incluso nelle trattative, il restante corpus è suddiviso nel seguente modo:
Ogni sezione ha delle sue particolari specifiche. In questa sede ci limiteremo a porre sotto la lente d’ingrandimento le normi comuni a tutto il personale del comparto Istruzione e quelle relative al Personale della Sezione Scuola. Di questi argomenti affronteremo tutto ciò che c’è di nuovo, punto per punto, all’interno di questa guida.
A questo link potete trovare un’ampia rassegna su tutto ciò che riguarda il Personale ATA nelle Scuole.
Indice dei contenuti
Il periodo che interessa questo nuovo contratto è quello che intercorre tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Nella primissima parte si parla del nuovo tipo di relazione sindacale tra personale scolastico e OO.SS., che si basa sui tre seguenti cardini: informazione, confronto e partecipazione.
Successivamente si passa al versante la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
Un punto chiave riguarda le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare. Il dipendente deve in particolare, tra i tanti doveri elencati:
Qualora il dipendente possa ritenere che l’ordine ricevuto sia palesemente illegittimo, deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine:
Le violazioni da parte dei dipendenti degli obblighi, danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita una maggiorazione dei premi individuali, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
Sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento, qualora siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale. Se non raggiungono questi obiettivi, le risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori sono bloccate rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente. Tale limite permane anche negli anni successivi.
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune.
Il potenziamento dell’offerta formativa comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici.
Qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica.
Deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
Occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
Il personale ATA, ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Questi permessi:
Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico.
Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità.
Gli incrementi dello stipendio hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
I benefici economici sono computati ai fini previdenziali anche nei confronti del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del Contratto Scuola.
Riconosciuto anche ad una parte del personale un elemento perequativo mensile, in relazione ai mesi di servizio nel periodo 1/3/2018 – 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni.
Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce l’elemento perequativo una tantum in un’unica soluzione. Questo nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in relazione all’effettiva durata del servizio.
Per concludere, facciamo un veloce cenno anche al nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, infatti, confluiscono in un unico fondo le risorse già erogate in forma diversa nei precedenti CCNL:
N.B: Per quanto non espressamente previsto dal nuovo CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore. In quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.
Per tutte le altre informazioni potete consultare, a questo link, il testo completo del Contratto Scuola, scaricabile liberamente in formato PDF.
Fonte: articolo di Simone Bellitto
[…] In data 8 luglio 2020 si è tenuto un incontro tra Aran e sindacati per discutere dell’Ordinamento Professionale ATA e della revisione dei profili. come previsto dall’articolo 34 del CCNL 2016/2018. […]
[…] Le 8 juillet 2020, une réunion a eu lieu entre Aran et les syndicats pour discuter de l'Ordre professionnel ATA et de la révision des profils. comme l'exige l'article 34 du CCNL 2016/2018. […]
[…] Vige la regola generale che non si possono superare i 10 mesi complessivi. Per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo, i criteri di calcolo della base oraria e il monte orario giornaliero bisogna fare riferimento al proprio CCNL (in questo caso ovviamente quello della Scuola). […]
[…] Visite Specialistiche Personale Scuola 2019, ecco un riepilogo sui permessi introdotti dal nuovo CCNL scuola 2016-2018. […]
[…] La loro disciplina è regolamentata dal d.lgs. 297/1994. L’inquadramento e le mansioni, invece, sono state stabilite dal CCNL scuola. […]
[…] La loro disciplina è regolamentata dal d.lgs. 297/1994. L’inquadramento e le mansioni, invece, sono state stabilite dal CCNL scuola. […]
[…] sensi del CCNL 2016-2018 articolo 22 comma 4 – b4) sono i Contratti Collettivi Integrativi Regionali (CCIR) a definire […]